Facciamo chiarezza sul Bonus affitto

Bonus affitto, il credito d’imposta del 60% matura solo dopo l’effettivo pagamento del canone: nessuna agevolazione per chi non ha versato la somma dovuta per il mese di marzo. Arriva il nuovo chiarimento dell’Agenzia delle Entrate con la circolare del 3 aprile.

Farà sicuramente discutere l’interpretazione restrittiva contenuta nella circolare n. 8 dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata il 3 aprile 2020 con l’obiettivo di fornire indicazioni operative sulle agevolazioni introdotte dal Decreto Cura Italia. Per quel che riguarda il bonus affitto, il credito d’imposta del 60%, la posizione dell’Agenzia delle Entrate è tanto chiara quanto controversa. L’agevolazione è stata introdotta per contenere gli effetti negativi derivanti dalla diffusione dell’epidemia da Covid-19, che ha portato alla chiusura forzata di negozi, ristoranti, bar e tutta una serie di attività non ritenute essenziali.

L’articolo 65 del decreto Cura Italia prevede infatti che il bonus affitto, credito d’imposta del 60%, è riconosciuto sulla base dell’ammontare del canone di locazione dovuto per il mese di marzo 2020. Nessuna indicazione specifica è contenuta in relazione alla verifica dell’effettivo pagamento dello stesso. Un ulteriore punto evidenziato all’interno dello stesso quesito posto all’Agenzia delle Entrate smentisce l’interpretazione restrittiva del Fisco: la relazione tecnica al DL n. 18/2020 ha utilizzato come parametro per il calcolo dei costi i contratti registrati ed i relativi importi del canone. Nessuna specifica indicazione è quindi contenuta nella norma sul vincolo del pagamento effettivo del canone di locazione del mese di marzo. Discutibile, quindi, la posizione dell’Agenzia delle Entrate espressa dalla circolare n. 8 del 3 aprile 2020. Sono quasi 5 milioni le famiglie che abitano in affitto in Italia (11 milioni di individui, secondo i dati ISTAT del 2008, 700mila abitano in un alloggio di edilizia residenziale pubblica) ma sono 650mila le domande inevase per l’accesso. Oltre 4 milioni di famiglie abitano in una casa locata sul mercato privato. Di queste, la metà – 1 milione 708mila famiglie – era in difficoltà con il pagamento dell’affitto già prima dell’emergenza coronavirus.

Lo stato attualmente non sembra voler aiutare quel mondo che gira intorno alla nostra categoria. Per quello che possiamo, tendiamo di dare un contributo aiutando a far comprendere cosa sta accadendo. 

Tasse e agevolazioni: il nuovo quadro del 2020

Tasse e agevolazioni sembrano caratterizzare il nuovo quadro fiscale legato alle case e alle abitazioni.  La new entry dell’anno è rappresentata dal bonus facciate al 90% sui lavori, anche di manutenzione ordinaria, sulle facciate degli edifici. Devono trovarsi nelle zona ad alta densità abitativa (A e B dei piani regolatori) e riguardare le strutture opache (sono quindi esclusi infissi o grondaie).

La novità era già nota dallo scorso ottobre, ma adesso conosciamo con esattezza le regole ed i termini del nuovo bonus facciate.

Poi ci sono le proroghe nelle attuali misure della detrazione e tasse sulle ristrutturazioni al 50% fino a 96mila euro di spesa, dell’ecobonus al 65% per un tetto di spesa che varia a seconda dell’intervento, del bonus mobili al 50% fino a 10mila euro, del bonus verde al 36% fino a 5mila euro (questa misura è contenuta nel Milleproroghe).

La detrazione sul mutuo primo casa al 19% è l’unica che resta immutata, a prescindere dal reddito (negli altri casi, c’è una stretta per chi guadagna più di 120mila euro). E’ però necessario, anche nel caso del mutuo prima casa (come, dal 2020, per applicar tutte le altre detrazioni al 19%, che il pagamento avvenga con modalità tracciabili.

Se è in corso una procedura esecutiva sulla prima casa, il debitore può chiedere la rinegoziazione del mutuo oppure la surroga a una banca terza, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere, con assistenza della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa.

Il debitore deve essere un consumatore (non un’impresa), il creditore una banca, il mutuo (di garanzia ipotecaria di primo grado) deve già essere rimborsata al 10%, il debito complessivo non sia superiore a 250mila euro. Sono previsti una serie di alti requisiti, precisamente descritti dalla norma, contenuta nell’articolo 41-bis del decreto fiscale.

L’obiettivo evidente di tale misura è quello di rilanciare la cura degli stabili; promuovere la riqualificazione del patrimonio edilizio; incentivare il risparmio energetico ed infine un obiettivo ancora più ambizioso è quello di dare un volto nuovo alle nostre città. Sono attesi effetti immediati nel settore edilizio nonché sul decoro architettonico degli edifici e delle città.